| Autorizzazioni paesaggistiche per interventi ricadenti in area vincolata
Il Codice del Ministero per i beni e le attività culturali ha innovato la procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
È bene sottolineare come la nuova procedura entrerà in vigore solo a seguito dell'adeguamento dei piani paesaggistici già approvati alle disposizioni contenute nel codice (articolo 156), ovvero all'approvazione ex novo di piani paesaggistici (articolo 143).
Pertanto le competenze delle Soprintendenze sono ora rinvenibili nell'articolo 159 che regola appunto in via transitoria la procedura del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e dell'eventuale annullamento della stessa (circolare ministeriale prot. SG/106/20281 del 9 giugno 2004).\
Attualmente, pertanto, l'autorizzazione per la realizzazione di interventi ricadenti in area vincolata è rilasciata o negata dalla Regione o dal Comune per subdelega della Regione medesima, su richiesta dell'interessato, entro il termine perentorio di 60 giorni.
Se la Regione (o il Comune) autorizza l'intervento, trasmette il provvedimento alla Soprintendenza di settore, che può annullarlo entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso e della relativa documentazione.
La Soprintendenza può chiedere documentazione integrativa o procedere ad ulteriori accertamenti e, in tal caso, il termine di sessanta giorni riprende a decorrere dalla ricezione degli ulteriori atti o dall'acquisizione delle risultanze degli accertamenti tecnici. consulta la circolare prot. SG/113/14443 del 15 aprile 2003: Visualizza la circolare (in formato RTF).
La nuova procedura (articolo 146 del Codice) che entrerà in vigore prescrive che l'autorizzazione per la realizzazione di interventi ricadenti in area vincolata debba essere rilasciata o negata dalla Regione, o dal Comune per subdelega della Regione medesima, su richiesta dell'interessato.
L'amministrazione competente a valutare l'istanza, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, formula una proposta di autorizzazione alla soprintendenza di settore, informandone gli interessati ai fini della comunicazione di inizio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.
La soprintendenza comunica il proprio parere all'amministrazione competente entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta. Nel caso la documentazione non sia adeguata o sufficiente, la soprintendenza può chiedere elaborati integrativi o effettuare accertamenti. Entro i successivi venti giorni, la Regione (o il Comune subdelegato) deve rilasciare o negare l'autorizzazione richiesta, uniformandosi o discostandosi dal parere reso dalla soprintendenza. La concessione edilizia, come altri titoli legittimanti l'intervento edilizio, non può essere rilasciata prima dell'emissione della predetta autorizzazione, senza la quale non possono essere iniziati i lavori. |