Le proposte per la dichiarazione di "notevole interesse" pubblico dei beni e delle località che abbiano rilevanti caratteri di bellezza naturale o che siano di singolarità geologica o dal caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale sono formulate dalle commissioni istituite con atto regionale per ciascuna provincia, di cui fanno parte di diritto anche tre membri del Ministero per i beni e le attività culturali: il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio (articolo 137 del Codice).
Tali proposte devono essere motivate con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree che conferiscono identità al territorio in cui ricadono e devono contenere le prescrizioni, le misure ed criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma 3, del Codice.
Qualora la commissione provinciale non proceda a valutare la proposta di vincolo entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta formulata, o laddove non venga emanato il provvedimento di vincolo pur essendo stata valutata e pubblicizzata la proposta, entro il termine di un anno dalla predetta richiesta, il Ministero può provvedere, come disposto dall'articolo 141 del Codice, in via sostitutiva, su richiesta del direttore regionale.
Nel caso di intervento sostitutivo del Ministero, le procedure relative alla pubblicazione della proposta di vincolo sono svolte, invece che dalla Regione, dal competente organo ministeriale, che provvede ad informare i Comuni interessati, che affiggono la proposta all'albo pretorio comunale, e pubblicano senza indugio il relativo avviso sui quotidiani, due a diffusione regionale ed uno a diffusione nazionale. La proposta è anche pubblicata sui siti informatici del Ministero, della Regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela.
Entro sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione le regioni, gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni al Ministero.
Il Ministero, valutate le osservazioni, provvede con decreto che viene inoltrato alla Gazzetta Ufficiale e al Bollettino ufficiale della Regione per la pubblicazione. |